“Nella parte concernente la regolamentazione in merito alle attività estrattive di idrocarburi, coinvolgere gli enti sub statali e garantire il pieno rispetto delle relazioni tra Stato e Regioni”
Rivedere, in sede di conversione del decreto Sblocca Italia, la disciplina di semplificazione energetica, “in particolare nella parte concernente la regolamentazione in merito alle attività estrattive di idrocarburi, al fine di coinvolgere, formalmente e sostanzialmente, gli enti sub statali sia nella fase decisionale che in quella esecutivo – applicativa e garantire il pieno rispetto delle relazioni tra Stato e Regioni”. E’ la richiesta avanzata al Governo e al Parlamento dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha approvato oggi all’unanimità un ordine del giorno proposto dal presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Piero Lacorazza.
Con il documento la Conferenza dei Presidenti chiede inoltre al Governo e al Parlamento di “riconoscere e valorizzare gli elementi conoscitivi della realtà socio-economica che deriveranno dalle attività di ascolto partecipato dei territori rispetto alle proprie risorse ambientali e produttive, risorse che costituiscono volano di sviluppo” e di “attivare un confronto con le Regioni che si traduca nel rilascio di un’intesa, concorrente nel determinare l’impatto ambientale, economico e sociale per il principio di prossimità del governo del territorio”.
“L’Italia (terra e mare) – afferma Lacorazza – è seduta su un immenso giacimento petrolifero, che da vent’anni viene ‘coltivato’ solo in Basilicata e, marginalmente, in Sicilia. Occorre affermare il principio di prossimità del governo del territorio, attraverso intese con le istituzioni dei territori perché questa attività sia sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale e produttivo”.
“In materia energetica – aggiunge il presidente del Consiglio regionale – la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ribadito che il potere dello Stato, anche quando ricorra la ‘chiamata in sussidiarietà’, è condizionato dal raggiungimento dell’intesa con le Regioni interessate in quanto ‘atto maggiormente espressivo del principio di leale collaborazione’. Con l’ordine del giorno approvato dalla Conferenza intendiamo porre all’attenzione del Parlamento e del Governo questo problema, così sentito nella nostra terra che da molto tempo offre all’Italia il proprio contributo con le risorse petrolifere estratte in Val d’Agri, e merita la piena considerazione delle proprie esigenze (di tutela della salute e dell’ambiente, innanzitutto; ma anche in termini di investimenti per le infrastrutture, il lavoro e lo sviluppo) da Parte dello Stato”.
ORDINE DEL GIORNO
SEMPLIFICAZIONE IDROCARBURI
La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni
e delle Province autonome, riunita a Roma il 19 settembre 2014
VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, c.d. “Sblocca Italia” recante “Disposizioni urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico, la ripresa delle attività produttive”;
visto l’art. 38 recante Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, presentata dal Governo come norma di “semplificazione Idrocarburi”, che riconosce alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili;
CONSIDERATO l’art. 117, comma 3, della Costituzione che annovera la materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” tra le materie di legislazione concorrente, ripartendone la legislazione tra lo Stato, chiamato a stabilirne i principi fondamentali, e le Regioni a dettarne la concreta disciplina nel rispetto degli stessi principi;
CONSIDERATO che tra le attività del settore energetico devono ricomprendersi anche quelle relative agli idrocarburi liquidi e gassosi, per i quali il legislatore ha previsto meccanismi di raccordo e cooperazione tra Stato e autonomie;
CONSIDERATO che con riferimento al settore energetico la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ribadito che il potere dello Stato, anche quando ricorra la «chiamata in sussidiarietà», è condizionato dal raggiungimento dell’intesa con le Regioni interessate in quanto «atto maggiormente espressivo del principio di leale collaborazione» ;
CONSIDERATO che il principio di leale collaborazione impone il rispetto di una procedura articolata e a struttura necessariamente bilaterale, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative, non superabile con decisione unilaterale di una delle parti;
RITENUTO che solo nel rispetto in concreto del principio di leale collaborazione sia possibile procedere ad interventi di fronte ad iniziative di riforma economico-sociale di rilievo strategico, vieppiù se si tratta di interventi “urgenti ed indifferibili”;
RITENUTO che un Piano Energetico Nazionale richiede un’azione programmata e condivisa coi territori, e come tale difficilmente compatibile con l’adozione di provvedimenti di straordinaria necessità e urgenza che di fatto sterilizzano il dibattito sulle decisioni che coinvolgono l’assetto di competenze tra Stato e Regioni in sede di revisione del Titolo V della Costituzione;
CONSIDERATO che i benefici economici che il Governo ritiene di poter trarre attraverso l’utilizzo del territorio e la semplificazione delle procedure autorizzative non possono prescindere dalla sostenibilità dell’impatto, dall’apporto conoscitivo che solo i territori, e per conto di essi le Regioni, possono dare in termini di effetti compensativi rispetto ai propri ecosistemi e alle proprie potenzialità produttive;
CONSIDERATO che le politiche di sviluppo energetico non possono non intersecarsi con quelle ambientali ed economiche;
le Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome
riunite a ROMA IL 19 SETTEMBRE 2014
invitano
il Parlamento ed il Governo italiano a:
RIVEDERE, a Costituzione vigente, in sede di conversione del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133 la disciplina di semplificazione energetica, in particolare nella parte concernente la regolamentazione in merito alle attività estrattive di idrocarburi, al fine di coinvolgere, formalmente e sostanzialmente, gli enti sub statali sia nella fase decisionale che in quella esecutivo-applicativa e garantire il pieno rispetto delle relazioni tra Stato e Regioni;
RICONOSCERE e valorizzare gli elementi conoscitivi della realtà socio-economica che deriveranno dalle attività di ascolto partecipato dei territori rispetto alle proprie risorse ambientali e produttive, risorse che costituiscono volano di sviluppo;
ATTIVARE nel rispetto del principio di leale collaborazione un confronto con le Regioni che si traduca nel rilascio di un’intesa, concorrente nel determinare l’impatto ambientale, economico e sociale per il principio di prossimità del governo del territorio.
Relazione articolo 38 D.L. 12 settembre 2014, n. 133 recante “Disposizioni urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico, la ripresa delle attività produttive”.
- 1. Premessa
Lo scorso 29 agosto 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge recante “Disposizioni urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico, la ripresa delle attività produttive”.
Entrato in vigore il 13 settembre, il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, c.d. “Sblocca Italia” introduce al capo IX misure urgenti in materia di energia. In particolare l’art. 38 (Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali), presentata dal Governo come norma di “semplificazione Idrocarburi”, riconosce alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e come tali di competenza statale (il comma 3 attribuisce alla competenza statale le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma, oltre che in mare).
Nella relazione al disegno di legge di conversione si legge che in materia di rilascio dei titoli abilitativi per la ricerca e produzione di idrocarburi, l’attuale legislazione, frutto di una progressiva stratificazione normativa, ha condotto a un procedimento articolato e complesso, che conduce in molti casi al blocco dello stesso per mancanza di intese, e comunque alla conclusione in tempi molto lunghi, quasi il doppio di quelli degli altri Paesi OCSE. Per superare tali criticità, ai commi da 5 a 8 si definiscono nuovi princìpi cardine per il conferimento dei titoli minerari.
I procedimenti VIA in corso presso le Regioni relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2014, decorso il termine la Regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico (co. 4).
L’articolo introduce il titolo concessorio unico per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, (riunendo così due “momenti”, quello del permesso di ricerca e della concessione alla coltivazione del giacimento), prevede termini perentori per la definizione del disciplinare tipo da parte del MiSe e quello di 90 giorni agli interessati per presentare le istanze relative ai titoli vigenti e ai procedimenti già in corso (commi 7 e 8).
Per le attività da svolgere in terraferma il titolo concessorio unico è accordato a) con decreto del MiSe d’intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata; b) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori.
Inoltre, per quanto riguarda le autorizzazioni, la disposizione introduce all’art. 8 d. l. 112/2008 la norma per cui “al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l’utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell’attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti” (co. 9).
Il disegno di legge di conversione è attualmente assegnato in sede referente alla VIII Commissione Ambiente della Camera dei deputati (AC 2629).
- 2. La materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”
L’art. 117, comma 3, della Costituzione – nel testo risultante dalla riforma costituzionale del 2001 – ha annoverato la materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” tra le materie di legislazione concorrente, ripartendone la legislazione tra lo Stato, chiamato a stabilirne i principi fondamentali, e le Regioni a dettarne la concreta disciplina nel rispetto degli stessi principi.
Tuttavia l’inserimento nell’elenco delle competenze ripartite tra i due livelli di governo ha reso la materia tra quelle a “più alto tasso di conflittualità” tra Stato e Regioni e ha portato la Corte Costituzionale – a partire dal 2004 – ad una serie di interventi che di fatto hanno inciso sul concreto riparto di competenze riconoscendo il settore energetico non tanto come ”materia” ma quale “politica energetica nazionale” (C. Cost., 14 ottobre 2005, n. 383).
Tra le attività del settore energetico devono annoversarsi anche quelle relative agli idrocarburi liquidi e gassosi, per i quali il legislatore ha previsto meccanismi di raccordo e cooperazione tra Stato e autonomie con la legge n. 239/2004 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia). In particolare per le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi il legislatore ha individuato lo strumento dell’Intesa tra Stato e Regioni interessate (art 1, comma 7, lettera n)), in quanto «atto maggiormente espressivo del principio di leale collaborazione» (ex plurimis C. Cost. 329/2013)[1].
In linea generale il giudice costituzionale giustifica e legittima, con riferimento al settore energetico, la norma che attribuisce maggiori poteri amministrativi ad organi statali, «in quanto evidentemente ritenuti gli unici a cui naturalmente non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e quindi idonei ad operare in modo adeguato per ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale» seppur a determinate condizioni. Secondo costante giurisprudenza infatti, la disciplina statale può conferire allo Stato il potere di emanare degli indirizzi ed anche di incidere indirettamente ed in modo significativo sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali; condizione minima e imprescindibile per essere la «chiamata in sussidiarietà» di una funzione amministrativa costituzionalmente ammissibile, il raggiungimento dell’intesa con le Regioni interessate (sentenza n. 383 del 2005)[2].
2.1 «il carattere strategico nazionale» e gli interventi urgenti ed indifferibili connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell’energia
Guardando alla giurisprudenza della Corte costituzionale essa riconosce in astratto sempre ammissibile l’avocazione sussidiaria da parte dello Stato di funzioni amministrative e legislative concernenti l’individuazione (e anche la realizzazione) degli interventi in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione. In concreto, però, al fine di valutare la legittimità dell’attrazione in sussidiarietà, deve essere effettuato un giudizio sulla proporzionalità degli interventi stessi (sent. 165 del 2011). La “natura strategica” degli interventi “urgenti ed indifferibili” può soddisfare il principio di proporzionalità, se l’intervento statale è finalizzato a garantire l’effettività dell’attuazione e realizzazione «in modo unitario e coordinato » degli interventi individuati.
Di fronte ad un principio fondamentale di riforma economico-sociale, trattandosi di iniziative di rilievo strategico, può dunque esservi uno spostamento di competenze amministrative a seguito dell’attrazione in sussidiarietà. La leale collaborazione, necessaria in tale evenienza, non può in ogni caso essere sostituita, puramente e semplicemente, da un atto unilaterale dello Stato (sentenza n. 383 del 2005) ed «impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative» (s. 117 del 2013).
- 3. La revisione del Titolo V della parte II della Costituzione – il ddl costituzionale AS 1429
Il Disegno di legge costituzionale AS 1429: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione“, approvato in prima deliberazione l’8 agosto 2014dal Senato e attualmente in discussione in I Commissione affari costituzionali alla camera dei deputati (AC 2613), modifica profondamente l’attuale sistema di ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, riformulando l’articolo 117 Cost (art. 30 ddl cost). Eliminata la competenza concorrente, la competenza statale (secondo comma) e quella regionale (terzo comma) vengono riferite dall’art. 117 novellato alle “materie”, come nel testo vigente (nella prima versione si parlava di “materie e funzioni”). Nel testo di riforma approvato dal Senato l’art. 117, secondo comma, lett. v) introduce tra le materie di competenza esclusiva statale “produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia”. Già la relazione dei saggi aveva proposto di attribuire alla legislazione esclusive dello Stato alcune materie, tra cui produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, per le quali “emergono come prioritarie una disciplina e una gestione ispirate al principio dell’interesse nazionale”.
- 4. Le iniziative dei Consigli regionali
Già nella XVI legislatura parlamentare le Regioni Veneto, Abruzzo, Molise e Puglia avevano presentato proposte di legge alle Camere, ai sensi dell’art. 121, secondo comma, Cost. recante “divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi”.
La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome ha approvato all’Aquila nel 2011 e a Roma nel 2012 un ordine del giorno in cui si invitava il Governo nazionale a sospendere ogni procedimento autorizzativo per indagini petrolifere in mare; a tali azioni ha fatto seguito quello della Conferenza internazionale delle regioni adriatiche e ioniche di Venezia del 9 novembre 2012 in cui si invitano Parlamento e Governo italiano a promuovere la sottoscrizione di un protocollo di Intesa con i Paesi dell’Unione e non che si affacciano sul mare Adriatico e Jonio per una regolamentazione comune delle attività estrattive e di esplorazione degli idrocarburi liquidi al fine di proteggere l’ambiente marino e costiero e a rivedere il piano energetico nazionale nella parte concernente la deregolamentazione in merito alle attività estrattive di idrocarburi, attivando un confronto con le Regioni.
In questa legislatura parlamentare sia il C.R. Marche che il C.R. Puglia hanno approvato proposte di legge alle Camere (la Puglia ha ripresentato la proposta alle Camere in quanto la precedente decaduta al termine della legislatura), recante “divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi” (A.C. 1411 Consiglio regionale delle Marche; A.C. 2245 Consiglio regionale della Puglia).
[1] Nella disciplina in esame si intersecano per alcuni aspetti più materie, quali il “governo del territorio” e “l’energia”, tutte rientranti nella competenza concorrente Stato-Regioni.
[2]Strumento già previsto dal d. lgs. n. 112 del 1998 . La Conferenza Stato-Regioni, con l’Accordo del 24 aprile 2001, ha stabilito che la competenza regionale al rilascio dell’intesa sia l’Ufficio della Regione interessata cui la normativa regionale attribuisce la competenza in materia;